Statuto


Art. 1. - L'Associazione RIMOSTOP.
"RIMOSTOP" è una libera Associazione di fatto, apartitica e apolitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile, nonché del presente Statuto.

Art. 2. - L'Associazione RIMOSTOP persegue i seguenti scopi:

  • promuovere la diffusione di un'esistenza consapevole in quanto tale consapevolezza è per noi l'origine di ogni valore che l'uomo possa attribuire alle sue esperienze, alle sue azioni, ai suoi ideali e alle sue leggi. Tale consapevolezza radica nella natura dell'uomo e per tanto è da ricercare in tutti contesti della vita individuale e sociale.

  • In particolare, Rimostop vuole promuovere il valore primario della consapevolezza del fatto di esistere nel campo della mobilità urbana, al fine di migliorare il corretto uso dei veicoli privati per la salvaguardia della propria e altrui integrità mentale, sentimentale e fisica, nel rispetto della natura, dell'ambiente cittadino oltre che nell'imprescindibile applicazione delle norme del codice della strada ;

  • Rimostop vuole proporsi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile, attraverso l'ideale dell'educazione permanente che vede la scoperta dell'esistenza come il momento di svolta del vero percorso di realizzazione dell'individuo;

  • Rimostop vuole porsi come punto di riferimento per quanti si trovino in situazioni di disagio rispetto ai temi della mobilità e dell'uso del veicolo privato in ambito cittadino, al fine di contribuire alla risoluzione delle problematiche segnalate dai cittadini (es. parcheggio, traffico, danneggiamenti, contravvenzioni, costi auto ecc.) e dalle associazioni di categoria.

Art. 3. - L'associazione RIMOSTOP per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività, in particolare:

  • attività culturali: convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di films e documenti, lezioni sui temi della mobilità, del viaggio, dell'inquinamento e sulle problematiche da traffico

  • attività di informazione: servizi di news via mail, sms e sul proprio sito web in cui i cittadini verranno informati sugli eventi, i provvedimenti comunali, regionali o nazionali riguardanti i temi della mobilità urbana

  • attività riguardanti la mobilità consapevole e di monitoraggio del territorio a salvaguardia del parco veicoli degli iscritti all'associazione da atti vandalici, danneggiamenti, rimozioni, contravvenzioni ecc.

Art. 4. - L'associazione RIMOSTOP è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.

  • soci ordinari: persone o enti che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio direttivo e che possono accedere all'assemblea annuale per l'approvazione del bilancio;

  • soci semplici: persone o enti che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio direttivo e che non possono accedere all'assemblea annuale per l'approvazione del bilancio;

  • soci onorari: persone, enti o istituzioni che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera od il loro sostegno ideale ovvero economico alla costituzione dell'associazione. Hanno carattere eccezionale, sono ammessi all'assemblea annuale e sono esonerati dal versamento di quote annuali.

La quota o il contributo associativo non è trasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è soggetta a rivalutazione.

Art. 5. - L'ammissione dei soci ordinari è deliberata, su domanda scritta del richiedente controfirmata da almeno due soci, dal Consiglio direttivo.
Contro il rifiuto di ammissione è ammesso appello, entro 30 giorni, al Presidente.

Art. 6. - Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'associazione il Consiglio direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione della Associazione.
I soci espulsi possono ricorrere per iscritto contro il provvedimento entro trenta giorni al Presidente.

Art. 7. - Tutti i soci ordinari maggiorenni hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione. Il diritto di voto non può essere escluso neppure in caso di partecipazione temporanea alla vita associativa.

Art. 8. - Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

  • beni, immobili e mobili;

  • contributi;

  • donazioni e lasciti;

  • rimborsi;

  • attività marginali di carattere commerciale e produttivo;

  • ogni altro tipo di entrate.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale, stabilite dal Consiglio direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'assemblea, che ne determina l'ammontare.
Le elargizioni in danaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dall'assemblea, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con finalità statuarie dell'organizzazione.
E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 9. – L’anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo. Il bilancio preventivo e consuntivo deve essere approvato dall’Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di aprile. Esso deve essere depositato presso la sede dell’Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

Art. 10. – Gli organi dell’Associazione sono:

  • l’assemblea dei soci;

  • il Consiglio direttivo;

  • il Presidente;

Art.. 11. – L’assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell’Associazione ed è composta da tutti i soci ordinari e onorari, ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota. Essa è convocata almeno una volta all’anno in via ordinaria, ed in via straordinaria quando sia necessaria o sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio direttivo o da almeno un decimo degli associati.
In prima convocazione l’assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci, e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. L’assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza e col voto favorevole della maggioranza dei soci e in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.
La convocazione va fatta con avviso pubblico affisso all’albo della sede almeno 15 giorni prima della data dell’assemblea o -in alternativa- con comunicazione scritta indirizzata ai soci ordinari e onorari attraverso il servizio postale e/o la posta elettronica.
Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante pubblicazione sul sito web dell'associazione assieme al relativo verbale dell'assemblea.

Art. 12. – L’assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

  • approva il bilancio preventivo e consuntivo;

  • approva il regolamento interno

  • si pronuncia sulle iniziative dell'associazione (in essere o in progetto), segnala al Consiglio direttivo temi e problemi di l'associazione si può occupare, stimola il funzionamento dell'associazione attraverso un documento di analisi sul'attività associativa nell'anno precedente.
  • L’assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e l’eventuale scioglimento dell’Associazione.
  • All’apertura di ogni seduta l’assemblea elegge un presidente ed un segretario che dovranno sottoscrivere il verbale finale.

Art. 13. – Il consiglio direttivo è composto da 3 membri nominati in questo statuto nelle persone di Domenico Canzoniero, Francesco Canzoniero e Gianni Placido.
Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando sono presenti 2 membri. I membri del Consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente e durano in carica 3 anni. Il consiglio direttivo può essere revocato dall’assemblea con la maggioranza dei 2/3 dei soci ordinari.

Art. 14. – Il Consiglio direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione RIMOSTOP. Si riunisce in media 2 volte all’anno ed è convocato da:

  • il presidente;

  • da almeno 2 dei componenti, su richiesta motivata;

  • richiesta motivata e scritta di almeno il 30% dei soci ordinari.

Il consiglio direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.
Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

  • predisporre gli atti da sottoporre all’assemblea;

  • formalizzare le proposte per la gestione dell’Associazione;

  • elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno;

  • elaborare il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all’esercizio annuale successivo;

  • stabilire gli importi delle quote annuali delle varie categorie di soci;
    Di ogni riunione deve essere redatto verbale da pubblicare sul sito web dell’Associazione www.rimostop.it

Art. 15. – Il presidente è nominato in questo Statuto nella persona di Domenico Canzoniero. Dura in carica tre anni ed è legale rappresentante dell’Associazione a tutti gli effetti. Allo scadere dei 3 anni o al momento delle sue dimissioni, il nuovo presidente verrà nominato dal Consiglio Direttivo sentita l'Assemblea dei soci.
Egli convoca e presiede il Consiglio direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall’Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi.
Conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio direttivo.


Art. 16. – Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’assemblea straordinaria. Il patrimonio residuo dell’ente deve essere devoluto all'Associazione ASIA, con sede in via riva di reno 124 per la realizzazione di progetti educativi e culturali secondo le decisioni degli organi associativi competenti, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190 della legge 23.12.96, n. 662.

Art. 17. – Le cariche organizzative e statutarie (del Consiglio Direttivo e del Presidente) sono stipendiate con cifre variabili, secondo le possibilità dell'Associazione.
Ai soci ordinari e semplici compete solo il rimborso delle spese varie regolarmente documentate.

Art. 18 – Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigente in maniera.